Un Ordine regionale (e provinciale) può contrastare l’esercizio abusivo della professione (ex art. 348 c.p.)? E in che modo? 

Alcuni potrebbero ritenere che l’Ordine possa/debba interessarsi solo ed esclusivamente alle eventuali sanzioni da irrogare agli Iscritti e nulla (o quasi nulla) potrebbe innanzi a soggetti non iscritti all’Albo che esercitano abusivamente la professione. Ma cosa dicono, a riguardo, la Legge e il Codice Deontologico?

Art. 8 Codice Deontologico degli Psicologi:

Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

L’art. 1 della L. 56/89 norma le competenze della “professione psicologo”, mentre l’art. 3 specificamente quelle dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica. Si faccia riferimento anche l’art. 21 del Codice Deontologico in cui vengono elencati le “tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento” della Professione.

La Legge n. 56/89 all’art. 12 co. 2:

Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine esercita le seguenti attribuzioni:

h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attivita’ dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione

Addirittura, ex lege, non solo l’Ordine dovrebbe svolgere attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della Professione, ma dovrebbe anche vigilare. Rispetto a questo ultimo aspetto, l’esempio più calzante appare quello dell’attività della Polizia Municipale: può ricevere segnalazioni e successivamente intervenire oppure vigilare per le strade e sanzionare i trasgressori. Meglio se entrambe le attività contemporaneamente.

Nel nostro caso, naturalmente, l’Ordine non può sanzionare soggetti non iscritti all’Albo, ma può trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica.

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