L’esercizio abusivo della professione è normato dall’art. 348 c.p.
Le Sezioni Unite Penali della Cassazione, con sentenza n. 11545/12, hanno chiarito che:
concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 c.p., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato
A mio avviso, sarebbe necessario comprendere cosa possa fare un Consiglio dell’Ordine per contrastare l’esercizio abusivo della Professione Psicologo. Al comma H dell’art. 12 della legge n. 56/89 viene sancito che il Consiglio “vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione”.
Secondo alcuni un Consiglio dell’Ordine non può denunciare/segnalare direttamente ipotesi di reato ex art. 348 c.p., secondo altri orientamenti può farlo.
L’art. 8 del Codice Deontologico degli Psicologi recita:
Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Se lo Psicologo è tenuto a segnalare, vuol dire che il Consiglio dell’Ordine può procedere, ad esempio, informando la Procura della Repubblica.
Questo è un punto cruciale: come si tutela la nostra Professione?

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