FAQ

Articolo 4

Qual è l’obiettivo principale dell’articolo 4 del Codice Deontologico degli Psicologi?
L’obiettivo principale dell’articolo 4 è garantire il rispetto della dignità e dei diritti delle persone che si rivolgono a un professionista della psicologia.
Quali sono i principi fondamentali di cui si occupa l’articolo 4 del Codice Deontologico?
L’articolo 4 del Codice Deontologico afferma due principi fondamentali:
● Il Rispetto: la psicologa e lo psicologo devono rispettare le differenze individuali, di genere e culturali, evitando qualsiasi forma di discriminazione o pregiudizio. Devono anche rispettare le opinioni e le credenze dell’Utente, evitando di imporre il proprio sistema di valori.
● La Laicità: la psicologa e lo psicologo evitano di imporre all’utente il proprio sistema di valori e, in ogni caso, pongono in essere tutte le misure professionali necessarie per evitare di influenzarne le scelte.

Quali sono gli obblighi previsti dall’articolo 4?
● Obbligo di informazione: la psicologa e lo psicologo devono sempre fornire all’utente informazioni adeguate e comprensibili circa le proprie prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.
● Rispetto delle differenze individuali, di genere e culturali: la psicologa e lo psicologo devono riconoscere e valorizzare la diversità di ogni persona, evitando qualsiasi forma di discriminazione o pregiudizio.
● Rispetto delle opinioni e delle credenze dell’utente: la psicologa e lo psicologo devono rispettare le opinioni e le credenze dell’utente, evitando di imporre il proprio sistema di valori.
● Utilizzo di metodi, tecniche e strumenti che salvaguardino i principi di rispetto e laicità: la psicologa e lo psicologo devono utilizzare strumenti e metodologie che siano scientificamente fondati e che non siano lesivi della dignità e dei diritti dell’utente.
● Esplicitare chiaramente le proprie responsabilità e i vincoli in caso di conflitti di interesse: quando la psicologa e lo psicologo operano in un contesto in cui potrebbero emergere conflitti di interesse tra le esigenze dell’utente e quelle dell’istituzione o dell’organizzazione presso cui lavorano, sono tenuti a esplicitare chiaramente le proprie responsabilità e i vincoli cui sono tenuti.

Articoli 6 e 22

Quali sono gli articoli del Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi che trattano dell’autonomia professionale?
L’articolo 6 del Codice Deontologico afferma che la psicologa e lo psicologo hanno il diritto e il dovere di esercitare la propria professione in modo indipendente, senza compromessi o condizionamenti che possano limitare la loro libertà di giudizio e di azione. L’articolo 22 del Codice Deontologico stabilisce che, nelle attività sanitarie, la psicologa e lo psicologo devono attenersi alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali (come previsto dalla legge 24/2017).

Qual è la relazione tra autonomia professionale e obbligo di attenersi alle linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali?
L’autonomia professionale è un diritto fondamentale delle Psicologhe e degli Psicologi, altrettanto fondamentale è il dovere di garantire alla persona destinataria della prestazione l’utilizzo di teorie di riferimento fondate, nonché mezzi e strumenti professionali adeguati. Dal combinato disposto dei due articoli, ne discende il diritto dello Psicologo e della Psicologa di decidere autonomamente come determinarsi rispetto ad uno specifico paziente/cliente/utente, nella consapevolezza del proprio dovere di offrire sempre la migliore prestazione professionale possibile.

Articolo 9

Quali sono le principali modifiche introdotte dal nuovo articolo 9 del Codice Deontologico delle psicologhe e degli psicologi?
La nuova formulazione dell’art. 9 del Codice Deontologico, pur mantenendosi nell’ambito della ricerca, rafforza la tutela dei dati personali e del diritto alla riservatezza dei partecipanti alla ricerca stessa e garantisce anche a coloro che non sono in grado di esprimere validamente il proprio consenso, il diritto di essere coinvolti in modo rispettoso della loro dignità.
Le principali modifiche introdotte dal nuovo articolo 9 sono:
● Il consenso informato deve riguardare anche la modalità di trattamento dei dati personali raccolti: quali dati personali verranno raccolti e con quali modalità, come i dati personali verranno utilizzati e conservati; quali sono i diritti dei partecipanti alla ricerca in relazione ai loro dati personali;
● Il consenso deve essere ottenuto da tutti i partecipanti alla ricerca, anche da coloro che non sono in grado di esprimerlo validamente per età o altri motivi: in questi casi, il consenso deve essere dato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela. È anche richiesto l’assenso dei partecipanti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura dei contenuti delle attività in cui saranno coinvolti e della collaborazione richiesta;
● Il diritto alla riservatezza, alla non riconoscibilità e all’anonimato dei partecipanti alla
ricerca è rafforzato: i dati personali dei partecipanti devono essere protetti e utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati raccolti. I partecipanti devono inoltre essere informati sui loro diritti in relazione ai loro dati personali.

Articolo 21

Su quali criticità interviene l’art. 21 del Codice Deontologico?
L’art. 21 del Codice Deontologico prevede che le Psicologhe e gli Psicologi possano insegnare a persone estranee alla professione conoscenze di psicologia, come la storia della psicologia, i principali modelli teorici della psicologia, le tecniche di comunicazione e di relazione, ecc.
Tuttavia, costituisce grave violazione deontologica l’insegnamento a non-psicologhe e nonpsicologi (esclusi, ovviamente, psicologi in formazione) di metodi, tecniche e strumenti specifici della professione.
Costituisce, altresì, un’aggravante, la condizione per cui l’obiettivo dell’insegnamento sia quello di precostituire possibili esercizi abusivi della professione.
L’obiettivo è quello di dissuadere le psicologhe e gli psicologi dall’insegnare a persone estranee alla professione strumenti e tecniche che potrebbero essere utilizzati per esercitare abusivamente la professione stessa a tutela dei cittadini e della collettività.

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