Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 26 novembre 2020 – 7 gennaio 2021, n. 318
2.4. Il reato di rivelazione del segreto professionale postula tra l’altro la sussistenza di una “una rivelazione” del segreto e l’assenza di giusta causa.
Dunque non si ha rivelazione, e quindi violazione del segreto, nel caso di comunicazione della notizia a chi già la conosceva.
Sul tema della “giusta causa”, occorre ricordare che secondo quanto indicato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 5 del 2004), la formula “senza giusta causa” e formule ad essa equivalenti od omologhe – “senza giustificato motivo” “senza giusto motivo”, “senza necessità”, “arbitrariamente”, ecc. – compaiono con particolare frequenza nel corpo di norme incriminatrici, ubicate all’interno dei codici e delle leggi speciali (cfr. per artt. 616, 618, 619, 620, 621, 622, 633,
652, 727 e 731 c.p.). “Dette clausole sono destinate in linea di massima a fungere da “valvola di sicurezza” del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione penale scatti allorché – anche al di fuori della presenza di vere eproprie cause di giustificazione – l’osservanza del precetto appaia concretamente “inesigibile” in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo od oggettivo, di obblighi di segno contrario, ovvero della necessità di tutelare interessi confliggenti, con rango pari o superiore rispetto a quello protetto dalla norma incriminatrice, in un ragionevole bilanciamento di valori”. “Il carattere “elastico” della clausola si connette, nella valutazione legislativa, alla impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a “giustificare” l’inosservanza del precetto. Una simile elencazione sconterebbe immancabilmente – a fronte della varietà delle contingenze di vita e della complessità delle interferenze dei sistemi normativi -il rischio di lacune: lacune che, peraltro, tornerebbero non a vantaggio, ma a danno del reo, posto che la clausola in parola assolve al ruolo, negativo, di escludere la punibilità di condotte per il resto corrispondenti al tipo legale” (così in motivazione Corte Cost. sent. n. 5 del 2004, cit.). La Corte di cassazione ha ritenuto che la nozione di “giusta causa” vada affidata al concetto generico di giustizia, che la locuzione stessa presuppone, e che il giudice sia tenuto a determinare di volta in volta con riguardo alla liceità sotto il profilo etico e sociale – dei motivi che determinano il soggetto
ad un certo atto o comportamento (si veda in tema di reato ex art. 616 c.p. Sez. 5, n. 52075 del 29/10/2014, Lazzarinetti, Rv. 263226 e Sez. 5, n. 8838 del 10/07/1997, Reali, Rv. 208613, che ha ritenuto sussistere la giusta causa relativamente alla rivelazione del contenuto della corrispondenza del coniuge in un giudizio civile di separazione). Secondo la dottrina, con l’espressione “senza giusta causa”, il legislatore ha inteso riferirsi, oltre che alle cause di giustificazione previste dagli artt. 50 e seguenti c.p., anche a tutte le altre cause suscettibili di escludere l’illiceità della rivelazione in base a principi del bilanciamento degli interessi o dell’adeguatezza del mezzo rispetto ad uno scopo lecito non altrimenti realizzabile. In tal modo l’ordinamento penale recepisce più vasti apprezzamenti etico-sociali alla cui stregua la rivelazione del segreto, se pur non avvenuta iure, è tuttavia da considerare come “giusta”.

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By Published On: 16 Novembre 2021Categories: Giurisprudenza0 Comments on Cassazione sul segreto professionaleTags: Last Updated: 16 Novembre 2021

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