N. 03900/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06304/2019 REG.RIC.
Pubblicato il 27/02/2024

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater) SENTENZA

LEGGI LA SENTENZA

La causa di inidoneità in questione si presta effettivamente a giudizi molto opinabili, nella misura in cui assegna un’altissima discrezionalità alla commissione medica, che può valorizzare profili espressivi della dimensione psichica e personologica del soggetto esaminato privi di un puntuale riscontro in precisi parametri scientifici. Ciò impone all’organo sanitario che ritenga di farne applicazione la massima cautela diagnostica e un obbligo rafforzato di motivazione, proprio in ragione della mancanza di collegamento con una patologia specifica, al fine di rendere analiticamente intellegibile il percorso valutativo seguito per addivenire a conclusioni comunque pregiudizievoli per il soggetto esaminato, non solo sul piano delle aspettative professionali, ma anche su quello esistenziale.

Oltre a precludere al candidato l’opportunità di un impiego nell’amministrazione della pubblica sicurezza sulla scorta di indici di inidoneità non univoci e, pertanto, non agevolmente utilizzabili in un test di proporzionalità della misura espulsiva, è lecito supporre, infatti, che l’accertamento di anomalie psichiche, ancorché avvenga in un contesto concorsuale peculiare, come quello della Polizia di Stato, abbia intuibili ricadute sulla sfera emotiva della persona, con conseguente necessità che il percorso diagnostico segua un assoluto rigore metodologico a tutela del fondamentale diritto alla salute, “toccato” dal giudizio dei medici della commissione. Gli organi sanitari della Polizia di Stato sono, infatti, pur sempre tenuti ad utilizzare la massima chiarezza espositiva nel formulare la diagnosi, in conformità ai principi in materia di consenso informato desumibili dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219, e, al cospetto di anomalie di incerta qualificazione, ad effettuare ogni approfondimento utile a stabilire con esattezza la natura e la gravità del problema, ancorché ai soli fini della valutazione di idoneità al servizio in polizia.

Iscriviti alla Newsletter: ricevi aggiornamenti via e-mail e/o via WhatsApp

Condividi questo post

Leave A Comment

Post correlati

Iscriviti alla Newsletter

No spam, il tuo indirizzo e-mail non verrà ceduto a soggetti terzi.

Iscriviti alla Newsletter

No spam, il tuo indirizzo e-mail non verrà ceduto a soggetti terzi.

Total Views: 119Daily Views: 2