Penale Sent. Sez. 6 Num. 30456 Anno 2020
Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO
Data Udienza: 14/10/2020
Il delitto di omissione di referto, che ha natura di reato di pericolo, in quanto volto ad assicurare il corretto andamento dell’amministrazione della giustizia attraverso l’invio alla A.G. competente della notizia qualificata di un reato, includente elementi tecnici essenziali ai fini dello svolgimento delle indagini e
dell’esercizio dell’azione penale (Sez. 6, n. 51780 del 29/10/2013, Cerasoli, Rv. 258499), è ravvisabile con riguardo ad una condotta omissiva, che risulta apprezzabile nel momento in cui il sanitario viene a trovarsi di fronte ad un caso che può presentare i connotati di un reato perseguibile d’ufficio, dovendosi inoltre valutare se il sanitario abbia avuto conoscenza di elementi di fatto dai quali desumere in termini di astratta possibilità la configurabilità di un simile delitto e abbia avuto la coscienza e volontà di omettere o ritardare il referto (sul punto Sez. 6, n. 9721 del 9/7/1998, Branchi, Rv. 213040).
Deve infatti ritenersi che non abbia valore assorbente, tale da esonerare dall’obbligo sopravvenuto di referto, il primo approccio con una notizia di reato
non qualificata, ma rilevi il fatto che la prestazione sanitaria, non implicante l’assunzione della veste di pubblico ufficiale, abbia posto l’esercente la relativa
professione in grado di avvedersi di un reato procedibile d’ufficio, tale a quel punto da imporre la redazione del referto.
Considerando quanto osservato in ordine alla natura del reato e alla finalità dell’incriminazione, va infatti rimarcato come in quel momento sorga l’obbligo di
porre l’A.G. in condizione di svolgere indagini in vista dell’eventuale esercizio dell’azione penale, essendo inconferente che la persona offesa possa denunciare il fatto o che eventuali verifiche possano essere effettuate dalla P.G. ed essendo altresì inconferenti ulteriori accertamenti riguardanti l’effettiva consistenza delle lesioni.
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