Mi ricollego al recente articolo in cui illustro il terzo comma dell’Articolo 31 e torno nuovamente sul concetto di necessità del trattamento sanitario.

Chi stabilisce se è necessario il trattamento sanitario nei confronti di una persona minorenne?

Naturalmente, gli esercenti la responsabilità genitoriale (i genitori) o la tutela. Come abbiamo visto, però, in caso di contrasto tra consenso/dissenso (un genitore vuole, l’altro non vuole) e in caso di totale assenza di consenso (entrambi i genitori non vogliono), la decisione è rimessa all’Autorità Giudiziaria.

Torniamo per un attimo al vecchio Articolo 31 in cui veniva sancito che:

Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale

Fino a novembre 2023, quindi, era lo Psicologo che giudicava (non “riteneva”) l’intervento professionale (non “il trattamento sanitario”) necessario, poteva procedere in assenza totale o parziale del consenso informato informando l’autorità tutoria (non il “Giudice Tutelare”).

In sintesi, quel giudizio di necessità era demandato allo Psicologo e solo successivamente all’Autorità Giudiziaria che poteva giudicare (in questo caso il verbo “giudicare” è appropriato) se lo Psicologo aveva “giudicato” bene oppure no.

Il giudizio di necessità poteva, quindi, essere considerato un passepartout per accedere alla persona minorenne, senza il consenso informato dei genitori. Qualsiasi Psicologo poteva “giudicare necessario” l’intervento psicologico, superando il consenso informato.

Una visione paternalistica della Professione non più consona alle normative vigenti e alla logica deontologica degli interventi psicologici di natura sanitaria. Sarebbe sufficiente soffermarsi sul verbo “giudicare” contenuto nel vecchio Articolo 31: lo Psicologo “giudica”. Lui e solo dopo di Lui, l’Autorità Giudiziaria. I genitori e il figlio non pervenuti.

In sintesi, il vecchio concetto di potestà genitoriale.

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