Può capitare che uno psicologo abbia svolto attività di CTP – Consulente Tecnico di Parte – in una perizia in tema di abusi sessuali/maltrattamento (ambito penale).
Il cliente (il padre o la madre), successivamente, chiede allo stesso psicologo di assumere incarico di CTP in una CTU nell’ambito di una separazione.
Lo psicologo può farlo?
Sì, se però riesce a mantenere a rispettare i seguenti principi sanciti dall’art. 26 del Codice Deontologico:
Articolo 26
Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.
Ad esempio, lo psicologo CTP evita di utilizzare informazioni provenienti dall’ambito penale se queste non sono presenti negli atti del civile. E viceversa.
Iscriviti alla Newsletter: ricevi aggiornamenti via e-mail e/o via WhatsApp