Nell’espletamento dell’attività di psicologo, soprattutto come liberi professionisti, potrebbe capitare di essere contattati da un parente (o addirittura amico) di un nostro paziente per chiederci informazioni sul trattamento in corso.
Appare scontato e pacifico affermare che per tutti gli Psicologi vige il segreto professionale, previsto dall’art. 11 del Codice Deontologico Psicologi:
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.
Per cui lo Psicologo non può e non deve riferire alcuna informazione a nessuno. Naturalmente ci riferiamo ai casi in cui il paziente è maggiorenne.
Due esempi pratici con pazienti maggiorenni.
#1 – Il mio paziente è stato accompagnato al primo incontro dalla moglie che poi è andata via. Lei, naturalmente, sa che seguo il marito. Posso interloquire con lei informandola dell’andamento della psicoterapia?
No, vige il segreto professionale anche se la moglie è informata della psicoterapia del marito. Non bisogna nemmeno riferire se il paziente si presenta o meno alle sedute, gli orari, le date ecc.
#2 – Sono stata contattata dalla madre del mio paziente (19 anni). E’ molto allarmata, vuole sapere come sta il figlio.
Nessuna informazione deve essere riferita alla Signora, nemmeno che il figlio è seguito in psicoterapia. Se la Signora dovesse insistere “ma lo so che mio figlio viene da lei“, negare ugualmente affermando di non poter fornire alcuna informazione sugli ipotetici pazienti.
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