Quesito
Lo Psicologo segue una coppia in psicoterapia. Alla quinta seduta emerge un quadro allarmante. La moglie rivela, con grande difficoltà, che il marito la percuote frequentemente. Ogni occasione è buona per usare violenza fisica contro di lei. Grazie alla presenza dello Psicologo la Signora ha trovato, finalmente, la forza di rivelare questo segreto doloroso che si portava dietro da mesi. Il marito nega ogni accusa.
Come deve comportarsi lo Psicologo?
Riferimento: Articolo 13 del Codice Deontologico.
Rispondete nei commenti. Tra una settimana la risposta commentata.
Risposta (26/11/17):
Lo Psicologo si trova davanti ad un’ipotesi di reato di “Maltrattamento in famiglia”, art. 572 c.p., con procedibilità d’ufficio. Quindi deve redigere referto e trasmetterlo all’Autorità Giudiziaria. Il marito, molto probabilmente, segnalerà lo Psicologo all’Ordine degli Psicologi di appartenenza per presunta violazione dell’art. 11 C.D. (segreto professionale) e sporgerà querela nei suoi confronti per presunta violazione dell’art. 622 c.p. (violazione segreto professionale). Tuttavia, innanzi ad una ipotesi di reato procedibile d’ufficio lo Psicologo ha l’obbligo di referto/denuncia.
Attenzione a non confondere il reato “Percosse”, ex art. 581 c.p., con quello di “Maltrattamento in famiglia”, ex art. 572 c.p. Il primo non è procedibile d’ufficio, il secondo sì. Nel nostro caso, la coppia è sposata.

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10 Comments

  1. Francesco 3 Gennaio 2018 at 18:26 - Reply

    Buonasera. Secondo il Codice Penale (art. 365) l’obbligo di referto non sussiste nel caso si esponga la persona assistita (visto che è una terapia di coppia, suppongo che anche il marito sia in terapia) a procedimento penale. Quindi di base NON potremmo refertare. D’altra parte, l’obbligo al segreto può in parte o totalmente essere derogato nel caso di pericolo grave per la vita / salute psicofisica del soggetto e/o terzi. Quindi lei suggerisce che si può procedere a denunciare il marito in vista dei rischi per la moglie? Inoltre, non sarebbe necessario un ulteriore approfondimento per capire se i maltrattamenti sussistano nel concreto?
    Grazie.

    • Marco Pingitore 3 Gennaio 2018 at 20:48 - Reply

      Buonasera!
      Il caso è al limite e di difficile soluzione.
      Tuttavia, ho suggerito la soluzione prospettata non in funzione della seconda parte dell’art. 13 C.D. a cui lei fa riferimento, ma per via della procedibilità d’ufficio dell’ipotesi di reato ex art. 572 c.p.
      Inoltre, mi permetta, non si tratta di “denunciare” il marito, ma di redigere referto ex art. 334 c.p.p.
      La funzione dello Psicologo (figura sanitaria) non è quella di “capire se i maltrattamenti sussistano nel concreto”. Non siamo investigatori e non possiamo sostituirci all’Autorità Giudiziaria. In ogni caso, intanto che il terapeuta prende tempo per “scoprire la verità”, passano le 48 ore previste dall’art. 334 c.p.p. e, soprattutto, potrebbe aumentare il rischio per la Signora di subire ulteriori e ben più gravi violenze. Se proprio volessimo esagerare: semmai dovesse accadere qualcosa di più grave, il Signore potrebbe anche querelare e segnalare all’Ordine il terapeuta per non aver redatto referto sostenendo che se lo avesse fatto, gli avrebbe probabilmente impedito di reiterare le violenze nei confronti della moglie.
      Cordialmente.
      Marco Pingitore

  2. Francesco 4 Gennaio 2018 at 10:47 - Reply

    In effetti avevo confuso denuncia e referto, grazie per la nota. Tuttavia, svolgendo professione sanitaria e avendo in carico anche il marito, non potremmo essere denunciati dallo stesso perché lo esponiamo a procedura penale (ex art. 365 c.p.p.) con il referto? In sostanza, mi pare di capire, sia che refertassimo o meno saremmo esposti potenzialmente a procedimento… oppure mi sfugge qualcosa che potrebbe dirimere la questione? Grazie.

    • Marco Pingitore 4 Gennaio 2018 at 11:06 - Reply

      Esattamente.
      Nella risposta contenuta nel “quiz” ho scritto:
      Il marito, molto probabilmente, segnalerà lo Psicologo all’Ordine degli Psicologi di appartenenza per presunta violazione dell’art. 11 C.D. (segreto professionale) e sporgerà querela nei suoi confronti per presunta violazione dell’art. 622 c.p. (violazione segreto professionale)

  3. DAVIDE 14 Maggio 2018 at 11:48 - Reply

    buongiorno,
    posso avere maggiori delucidazioni circa l’obbligo di referto da parte del professionista sanitario?
    Se io (Pubblico Ufficiale) refertassi qualcuno (e il referto va sempre trasmesso all’A.G.) lo sottoporrei comunque a procedimento (indirettamente in quanto è l’A.G. che trasmette alla Procura la C.N.R.). A seguito del Decreto Lorenzin inoltre, è professionista sanitario come ho evidenziato sopra il P.U. o Incaricato di Pubblico servizio: in tal modo mi pare di capire che il Pubblico Ufficiale non è più “obbligato” a denunciare sempre e comunque ma prevale l’art. 365 CP (professionista sanitario-Obbligo di referto). La questione è alquanto complessa. Inoltre, la differenza tra denuncia e referto, sebbene sia evidente da un punto di vista contenutistico, non è chiara a seguito del Decreto Lorenzin in quanto ora non trovo nulla che chiarisca che cosa prevalga se il Ruolo di Pubblico Ufficiale (e pertanto denuncia per reati perseguibili d’Ufficio) o il fatto che il ruolo di Pubblico Ufficiale sia prevalente rispetto a quello di Professionista sanitario (obbligo di referto). Mi è parso di capire, ma forse è solo una mia impressione, che se si trasmette il referto, per la persona cui il referto è riferito, non ci siano conseguenze penali. Ma, di fatto, così non è. Per il libero professionista invece è, se così si può dire, tutto più ‘chiaro’.
    la ringrazio per l’attenzione

    • Marco Pingitore 14 Maggio 2018 at 12:18 - Reply

      Buongiorno,
      grazie prima di tutto per la stimolante riflessione.
      Qualche chiarimento. La denuncia/referto va sempre inviata all’A.G.
      Per A.G. (Autorità Giudiziaria) va intesa la Procura o Forze dell’Ordine. Sono queste che possono ricevere referti/denunce/querele.
      Infatti, nei casi di denuncia all’interno di CTU inviata al Giudice, questi la inoltra, d’ufficio, alla Procura.
      In effetti, non è chiaro per niente se il sanitario Pubblico Ufficiale abbia l’obbligo, come il sanitario libero professionista, di non redigere referto nei confronti dell’assistito presunto reo (ex art. 365 c.p. ultimo comma).
      Attualmente sono del parere che entrambi (Pubblico Ufficiale e Libero Professionista) non debbano refertare nei casi in cui il paziente riferisca di aver compiuto un reato.
      Referto e denuncia espongono sempre a conseguenze penali. Il primo è tipico dell’attività sanitaria e si riferisce all’assistito, il secondo è rivolto a terze persone, cioè non interessa l’assistito. Questo ragionamento sempre e solo se ci troviamo in ambito sanitario.
      Nei casi di CTU, ad esempio, si parla sempre di denuncia.
      A disposizione per ulteriori chiarimenti.
      Cordiali saluti.
      Marco Pingitore

    • Marco Pingitore 14 Maggio 2018 at 12:57 - Reply

      Aggiungo, per “conseguenze penali” intendo l’iscrizione nel R.G.N.R. della Procura.

      • Davide 21 Maggio 2018 at 14:39 - Reply

        Mi scusi dottor Pingitore, quando intendiamo conseguenze penali intendiamo giustamente l’iscrizione al Registro generale delle notizie di reato. Però, di fatto, mi viene da pensare: la vittima (parliamo sempre di reati perseguibili d’ufficio) non potrebbe essere ‘passivamente’ sottoposta a processo (se non altro come testimone) e questo non potrebbe essere considerato comunque un grave problema (se nel privato questo è chiarissimo in quanto stabilito dal Codice Deontologico), nel Pubblico non è molto chiaro. Mi spiego meglio: il Pubblico Ufficiale denuncia all’A.G. Tizio perché ha commesso un reato perseguibile d’ufficio contro Caia (paziente della Asl dove lavora il P.U.). In tal caso, si dovrebbe denunciare comunque Tizio. Ma a mio avviso ‘cozza’ con la tutela del cliente e sopratutto del Paziente (secondo la prospettiva del P.U. Professionista sanitario).
        Mi scusi se ho espresso male il concetto, la ringrazio tanto per la sua disponibilità

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