Sì, le procedure della testimonianza penale si applicano a quelle dell’ambito civile.
L’articolo di riferimento è il 249 cpc.
In sintesi:
– lo Psicologo si presenta in udienza e comunica al Giudice il vincolo del segreto professionale
– il Giudice se ha motivo di dubitare sulla fondatezza del vincolo del segreto professionale, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondato, ordina al testimone-psicologo di deporre
In tal caso, lo Psicologo limiterà la testimonianza a quanto strettamente necessario all’adempimento di tale obbligo, in riferimento di quanto appreso nel rapporto professionale al fine della tutela psicologica della persona assistita.
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