Una delle maggiori criticità dell’articolo 31 del Codice Deontologico riguarda l’acquisizione del consenso informato nei casi di prestazioni sanitarie nei confronti di persone minorenni.

Seguendo i precetti dell’attuale articolo 31, lo psicologo dovrebbe:

1. effettuare un colloquio con la coppia genitoriale (esercenti la responsabilità genitoriale) che richiede una prestazione psicologica per il figlio;
2. al termine del colloquio, acquisire il consenso informato di entrambi i genitori per la prestazione psicologica in capo al figlio. Lo psicologo dovrebbe informare i genitori rispetto (solitamente) ad un sostegno psicologico o ad una psicoterapia per il figlio. Il consenso informato viene documentato in forma scritta per cui, da questo momento, lo psicologo può erogare la prestazione psicologica (sostegno psicologico o psicoterapia) al figlio.

Tuttavia, questa prassi rappresenta una significativa criticità. Che tipo di consenso (informato) acquisisce lo psicologo? Egli dovrebbe proporre che tipo di intervento psicologico per il figlio se non l’hai mai incontrato in vita sua? Che tipo di informazione può dare alla coppia genitoriale lo psicologo su un ipotetico trattamento psicologico (sostegno psicologico o psicoterapia) senza aver mai effettuato nemmeno un colloquio preliminare con la persona minore d’età? E se questa rifiutasse quel tipo di trattamento psicologico?
In sintesi, secondo il vigente articolo 31, lo psicologo dovrebbe acquisire un consenso informato a scatola chiusa, basato sul solo riferito dei genitori.

Una procedura corretta potrebbe essere prevedere l’acquisizione in due fasi del consenso informato prima di erogare un trattamento psicologico (sostegno psicologico o psicoterapia):

1. lo psicologo effettua uno o più colloqui con la coppia genitoriale;
2. lo psicologo acquisisce il consenso informato per una consulenza psicologica (non sostegno psicologico, non psicoterapia) per il figlio;
3. lo psicologo effettua uno o più colloqui di consulenza psicologica con il figlio. La consulenza psicologica ha l’obiettivo: di effettuare l’analisi della domanda del destinatario della prestazione psicologica; di garantire alla persona minore d’età il diritto di ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacita’ per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà di cui bisogna tenere conto;
3. terminata la consulenza psicologica con il figlio, lo psicologo effettuerà nuovamente un altro colloquio di restituzione con i genitori (con o senza figlio) per informarli sulla valutazione effettuata durante la consulenza psicologica e sull’eventuale proposta di trattamento psicologico (sostegno psicologico o psicoterapia) individuale e personalizzato in base alle condizioni di salute del figlio ed ai suoi bisogni;
4. Un secondo e definitivo consenso informato per quello specifico trattamento psicologico verrà, quindi, documentato in forma scritta.

Articolo scritto da Alessia Mirabelli (Psicologa-Psicoterapeuta) e Marco Pingitore

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