Cassazione Civile Ord. Sez. 2 Num. 4319 Anno 2024
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: PAPA PATRIZIA
Data pubblicazione: 19/02/2024

– preliminarmente all’esame della fondatezza dei motivi, questa Corte deve rilevare che il giudizio si è svolto in assenza di contraddittorio con il Pubblico Ministero presso la Corte d’appello di Venezia, sebbene parte necessaria del procedimento disciplinare anche nei confronti degli psicologi;
– in particolare, infatti, deve considerarsi che, diversamente da quanto ritenuto da Cassazione civile, sez. II, 31/08/2015, n. 17324, la partecipazione al giudizio del Procuratore della Repubblica competente per territorio deve ritenersi necessaria perché, secondo l’art. 17 della L. 18.2.1989 n. 56 che disciplina l’Ordinamento della professione di psicologo, «le deliberazioni del Consiglio dell’ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso»; il precedente art. 12 prevede alla lett. i), tra le attribuzioni del Consiglio oggetto di delibera, anche le sanzioni disciplinari; l’art. 19 della stessa legge stabilisce, quindi, al primo comma, che il Tribunale competente che provvede sull’impugnazione delle delibere del Consiglio (e, perciò, anche di quelle aventi ad oggetto sanzioni disciplinari) provveda in camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero e l’interessato e, al secondo comma, che contro la sentenza del Tribunale gli interessati possano ricorrere alla Corte d’Appello, con l’osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al Tribunale; la legittimazione ad impugnare le sanzioni disciplinari in sede giurisdizionale implica che il Pubblico Ministero sia un litisconsorte necessario;

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