L’acquisizione del consenso informato è un atto esclusivo dello psicologo, non delegabile.
Ciò significa che è solo lo psicologo tenuto ad acquisirlo con le modalità corrette.

Perché è un atto non delegabile?
Perché il consenso informato è il fulcro su cui si fonda ogni trattamento sanitario e di conseguenza l’art. 32 della Costituzione:

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge

L’acquisizione del consenso informato da parte di soggetti terzi non sanitari risulterebbe viziata poiché il momento dell’acquisizione è un tempo di cura, così come sancito dalla L. 219/17 art. 1 comma 8:

Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura

Se il paziente in procinto di essere sottoposto al trattamento sanitario avesse bisogno di informazioni da parte del sanitario a chi dovrebbe/potrebbe rivolgersi se non allo stesso psicologo? Per cui qualsiasi procedura che suggerisce un’acquisizione delegata è scorretta e molto rischiosa per lo psicologo e lo stesso destinatario della prestazione psicologica.

I riferimenti normativi e deontologici:

La L. 219/17 art. 1 sancisce che:

Comma 4: Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti piu’ consoni alle condizioni del paziente, e’ documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilita’, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, e’ inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Correttamente il legislatore mette in evidenza che il consenso informato va acquisito tenendo conto delle condizioni del paziente per cui come si fa a delegare questo atto?

Comma 8: Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.

Anche il codice deontologico dei Medici è molto chiaro a riguardo:

Art. 33: Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione comprensibile ed
esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura

Art. 35: L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile.

Anche la Cassazione si è più volte espressa sul punto:
Cass.sez Civile III° n.29709/2019, n.28985/2019 e ord.n.16892/2019

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