Le risposte alle domande più frequenti relative alla proposta di modifica dell’articolo 31 del Codice Deontologico degli Psicologi.
Potete inviarmi le vostre domande e/o riflessioni, risponderò in breve tempo.
Articolo in costante aggiornamento.
Ultimo aggiornamento: 11/03/18
#7 Se uno dei due genitori è contrario e non vuole fornire il consenso?
In caso di disaccordo tra genitori, quello proponente il trattamento sanitario sul figlio dovrebbe ricorrere al Giudice Tutelare. Questo è il suggerimento che può dare lo Psicologo. Ad esempio: un genitore prende appuntamento con lo Psicologo perché intenzionato a far intraprendere al figlio una Psicoterapia. Si presenta all’incontro da solo, riferendo allo Psicologo che l’altro genitore non è venuto perché non è d’accordo: non è lo Psicologo ad essere tenuto a segnalare la questione al Giudice Tutelare, ma è il genitore proponente a doverlo fare. In questo specifico caso lo Psicologo non può incontrare il minore e deve attendere che il genitore proponente gli consegni l’eventuale provvedimento del Giudice Tutelare.
#6 Questa proposta non tiene conto dell’urgenza di un trattamento nei confronti del minore: meglio proporre che un solo genitore possa portare il figlio dallo Psicologo.
Siamo sicuri che esistano delle “urgenze” in Psicologia? Cosa si intende per urgenza? L’urgenza è prevista dall’art. 37 del Codice Deontologico dei Medici e, in generale, il Medico lavora anche sulle urgenze. Invece, lo Psicologo non lavora sulle urgenze e per queste, in ogni caso, esiste il Pronto Soccorso. Inoltre, l’intervento urgente richiama l’art. 13 del C.D. prevedendo l’obbligo di referto/denuncia, quindi la prestazione subirebbe un arresto in ogni caso.
#5 Si potrebbe prevedere l’acquisizione del consenso informato da parte di un solo genitore?
Non è possibile, poiché per la legge, la responsabilità genitoriale (art. 316 c.c., comprendente anche la Salute) è in capo ad entrambi i genitori, ad esclusione dei casi di affidamento super-esclusivo o decadenza della responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.). L’affidamento esclusivo, non esclude l’altro genitore dalle “decisioni di maggiore interesse”, tra cui la Salute (art. 337-quater c.c.).
#4 Attualmente anche per effettuare un incontro con gli studenti di una scuola serve il consenso da parte dei genitori. La proposta quale cambiamento porterebbe in tal senso?
E’ vero, con l’attuale articolo 31, anche per una giornata di orientamento scolastico o per un incontro informativo sul bullismo rientrante nel progetto dell’annuale settimana del benessere psicologico, lo Psicologo è tenuto ad acquisire il generico “consenso” da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale, con evidenti disagi organizzativi. Ad esempio, per 30 studenti coinvolti, servirebbero 60 firme di genitori. La proposta, invece, introduce l’espressione “trattamento sanitario”, in linea con l’approvazione del Ddl Lorenzin, svincolando lo Psicologo dall’acquisizione del consenso informato nei casi in cui non effettuasse un intervento di natura sanitaria. Ad esempio, lo sportello d’ascolto è una prestazione sanitaria (lo Psicologo deve fatturare senza IVA), mentre l’orientamento scolastico o la giornata informativa sulle dipendenze non rientrano nei trattamenti sanitari (lo Psicologo deve fatturare con IVA).
#3 Non è meglio fissare un’età per l’acquisizione del consenso informato?
Potrebbe essere una soluzione, ad esempio, fissare l’età di 14 anni. Al di sopra, lo Psicologo sarebbe tenuto ad acquisire il suo consenso/dissenso informato. Tuttavia, si correrebbe il rischio di assolutizzare un principio sacrosanto, quello della libertà della persona ad autodeterminarsi in merito alla propria Salute. Il dissenso di un minore di 11 anni ad intraprendere una Psicoterapia, va tenuto in considerazione o no? E se lo Psicologo non lo considerasse, come penserebbe di procedere con il trattamento sanitario?
#2 Come si fa a tener conto della “volontà” della persona minorenne?
Allo stesso modo di come viene valutata con l’art. 31 vigente. Attualmente, acquisito il generico “consenso” da parte di entrambi i genitori, lo Psicologo incontra il minore. E’ pacifico ritenere che nel primo incontro lo Psicologo cercherà di comprendere le motivazioni del piccolo (futuro) paziente ad intraprendere un qualsiasi trattamento, tenendo conto della sua volontà. Quindi, nella sostanza, nulla cambia rispetto all’attuale articolo 31. Tuttavia, la differenza sostanziale tra l’attuale art. 31 e la proposta di modifica risiede nel principio teorico a cui i due testi si ispirano: nell’attuale, vige una visione paternalistica (ancora si parla di potestà genitoriale), in cui il minore è sulla carta senza diritti, anzi non viene proprio menzionato; nella proposta viene chiarito che il minore è una persona attiva e non passiva e come tale, portatrice di diritti.
#1 Con questa proposta è possibile incontrare il minore senza consenso informato dei genitori?
No. Questa proposta ha l’obiettivo di allinearsi ai principi sanciti dalla Costituzione in tema di libertà personale e trattamento sanitario e dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “consenso informato”. Lo Psicologo ha accesso al minore per acquisire il suo consenso/dissenso informato successivamente al preliminare incontro con chi esercita la sua responsabilità genitoriale, solitamente entrambi i genitori. Nella pratica:
– i genitori contattano lo Psicologo e prendono un appuntamento, insieme al figlio o da soli (dipende dalla metodologia utilizzata);
– lo Psicologo acquisisce il consenso (o dissenso) informato, preferibilmente in forma scritta, da parte di entrambi i genitori;
– nel primo incontro con il figlio, lo Psicologo dovrà acquisire il suo consenso/dissenso informato, cioè dovrà spiegargli perché i genitori hanno deciso di fargli intraprendere un trattamento sanitario, gli obiettivi, i limiti ecc. e se lui è d’accordo. Informato il minore, lo Psicologo dovrà acquisire il suo consenso/dissenso. Nel primo caso (consenso), lo Psicologo procede con il trattamento sanitario. Nel secondo caso (dissenso), lo Psicologo dovrà tenerne conto in base all’età del minore e alla sua maturità. E’ chiaro che la volontà di un minorenne di 8 anni è differente da quella di uno di 14. E’ a discrezione dello Psicologo la valutazione su come procedere innanzi all’opposizione (dissenso) da parte del minore “informato e consapevole”. E’ compito dello Psicologo, infatti, valutare caso per caso questi elementi coinvolgendo curante, familiari ed eventuali altre figure di riferimento per aumentare la compliance e, nel caso in cui fosse possibile, ritardare il trattamento al fine di migliorare la capacità decisionale della persona minore. Nei casi di totale dissenso, magari di un minore di 14/15 anni, lo Psicologo può decidere di segnalare la questione al Giudice Tutelare, interrompendo la prestazione.
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