Siamo nell’ambito della psicologia scolastica, nello specifico in materia di assistenza psicologica prevista dal protocollo MI-CNOP.
La domanda delle domande più gettonata in questo periodo: il consenso informato deve acquisirlo la scuola o lo psicologo?
Chiaramente e senza ombra di dubbio lo psicologo. E’ lo psicologo il soggetto responsabile del trattamento sanitario che erogherà per cui l’acquisizione del consenso informato sanitario non spetta alla scuola, ma allo psicologo.
E’ come se un genitore di un paziente minorenne di un ospedale ricevesse informazioni sul trattamento sanitario del figlio dal dipendente dell’area amministrativa, anziché sanitaria.
Inoltre, l’acquisizione del consenso informato sanitario non può essere ridotta ad una semplice firma su un modulo prestampato.
Qualche chiarimento in più:
– il consenso informato deve essere acquisito nei casi di trattamenti sanitari. Per cui parleremo di “consenso informato sanitario”.
– cos’è il consenso informato sanitario? E’ un atto di esclusiva competenza dello psicologo, non delegabile, attraverso cui il destinatario del trattamento sanitario (prestazione sanitaria) viene informato adeguatamente e chiaramente su tutti gli aspetti legati al tipo di trattamento psicologico che riceverà.
– nei casi in cui i destinatari fossero persone minorenni? In questi casi il CIS – Consenso Informato Sanitario – è espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
– se svolgo all’interno della scuola attività di formazione/didattica/informazione è necessario il consenso informato sanitario? No, non è necessario, nonostante l’art. 31 del Codice Deontologico preveda il generico “consenso” per tutte le “prestazioni professionali” degli psicologi. L’attuale art. 31 C.D. è vetusto e non in linea con la normativa vigente. E’ chiaro che l’accesso a scuola, in qualità di professionisti, è consentito dietro autorizzazione (contratto) con la scuola. Sarà questa ad avvisare genitori e studenti dell’attività formativa che svolgerà lo psicologo, ad esempio giornata di informazione sul bullismo, pericoli di internet ecc.
– se svolgo ricerca all’interno della scuola devo acquisire il consenso informato? Sì, ma non quello sanitario. La ricerca è disciplinata dall’art. 9 del Codice Deontologico che fa riferimento ad un “consenso informato” differente da quello “sanitario”. La ricerca non è una prestazione sanitaria, a meno che alla ricerca segua un intervento sanitario (cura della salute dei soggetti coinvolti nella ricerca). In questo caso, lo psicologo necessiterà di due tipologie di “consenso informato”: uno ex art. 9 del C.D., l’altro ex art. 31 del C.D. (consenso informato sanitario).
– se acquisisco il consenso informato sanitario attraverso la scuola, commetto un illecito disciplinare? L’illecito disciplinare potrebbe configurarsi allorquando, ad esempio, un genitore dovesse segnalare all’Ordine di appartenenza lo psicologo per non essere stato adeguatamente informato sull’assistenza psicologica erogata nei confronti del figlio. In questo caso, risulterebbe molto difficile per lo psicologo dimostrare di aver adeguatamente e chiaramente informato quel genitore se il consenso informato non è stato acquisito di persona e in forma scritta (con la firma del genitore). Un genitore, informato dalla scuola, in alcuni casi potrebbe lamentarsi del fatto di non aver compreso bene di cosa si trattasse quella circolare scolastica in cui i genitori venivano avvisati di uno “sportello d’ascolto psicologico”. L’illecito disciplinare non è l’unica violazione in cui può incorrere lo psicologo nei casi di acquisizione errata del consenso informato. Esiste anche la violazione penale ex art. 610 c.p. (violenza privata).

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