Cassazione VI Penale, sentenza n. 44620 del 31 ottobre 2019, Pres. Capozzi, Rel. Giordano
La Cassazione conferma il giudizio di secondo grado. Nello specifico:
3. La Corte distrettuale, esaminando le censure di diritto oggi riproposte con il ricorso, ha ritenuto che l’attività libero-professionale di psicoterapeuta svolta dall’imputata che aveva prestato una continuativa attività assistenziale in favore della minore, costituisce esercizio di una professione sanitaria rilevante ai fini dell’applicazione della norma incriminatrice di cui all’art. 365 c.p. che obbliga gli esercenti di una professione sanitaria, nei casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, a riferirne immediatamente all’autorità giudiziaria indicata nell’art. 361 c.p..
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