Cassazione Penale, VI sez., sentenza n. 13556/20 – Pres. Ricciarelli, Rel. Agliastro
In questa sede, deve essere ribadito il principio di diritto già richiamato da questa Corte di legittimità (sez. 3, n. 22268 del 24/04/08 Caleffi, Rv. 240257-01) secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 348 c.p., l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale della durata almeno quadriennale ed all’inserimento negli albi degli psicologi o dei medici (all’interno dei quali è dedicato un settore speciale per gli psicoterapeuti).
scarica la sentenza – Fonte: StudioCataldi.it
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