Il Decreto-Legge n. 69/2023 ha introdotto importanti modifiche alla normativa sulla pubblicità sanitaria, intervenendo sull’art. 1, comma 525, della Legge n. 145/2018. Vediamo in dettaglio cosa è cambiato per le strutture sanitarie private e i professionisti sanitari.

La situazione precedente:

Prima dell’intervento del D.L. n. 69/2023, la normativa sulla pubblicità sanitaria era incentrata sulla sicurezza dei trattamenti sanitari. Le comunicazioni informative dovevano essere funzionali a garantire tale sicurezza, escludendo qualsiasi elemento promozionale o suggestivo. L’obiettivo era tutelare la libera scelta del paziente e il suo diritto a un’informazione sanitaria corretta.

Cosa cambia con il D.L. n. 69/2023:

Il D.L. n. 69/2023 sposta l’attenzione dal concetto di “sicurezza” a quello di “corretta informazione sanitaria”.

Ecco le principali novità:

  • Divieto di elementi attrattivi e suggestivi: viene espressamente vietato l’utilizzo di qualsiasi elemento che possa indurre il paziente a ricorrere in modo inappropriato a trattamenti sanitari. Questo include, ad esempio, offerte, sconti, promozioni e qualsiasi altro elemento di carattere promozionale.
  • Focus sull’appropriatezza: la nuova normativa pone l’accento sull’importanza di garantire l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, evitando che la pubblicità possa influenzare in modo indebito le scelte del paziente.
  • Maggiore tutela del paziente: le modifiche introdotte mirano a rafforzare la tutela del paziente, garantendogli una maggiore consapevolezza nella scelta delle prestazioni sanitarie.

Il decoro professionale inerente la pubblicità professionale, nel Codice Deontologico Psicologhe e Psicologi, è sancito dall’Articolo 40:

Articolo 40 – Pubblicità professionale

La psicologa e lo psicologo, indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, non assumono pubblicamente comportamenti scorretti e finalizzati al procacciamento della clientela.

In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto viene verificato, ove necessario, dai competenti Consigli dell’Ordine.

Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

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