Civile Ord. Sez. 2 Num. 25708 Anno 2024
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: PICARO VINCENZO
Data pubblicazione: 26/09/2024

Quale ruolo gioca il Pubblico Ministero nei ricorsi avverso le sanzioni disciplinari inflitte dagli Ordini Psicologi?

Una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ha gettato luce su un aspetto procedurale cruciale: la necessità della partecipazione del PM nei giudizi disciplinari a carico degli psicologi.

La questione è sorta a seguito di un ricorso presentato da una psicologa contro l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna. La Corte si è trovata a dover dirimere un contrasto giurisprudenziale interno alla stessa Sezione in merito all’obbligatorietà o meno della presenza del PM in tutte le fasi del procedimento disciplinare.

Da un lato, una precedente sentenza (n. 17324/2015) aveva escluso la nullità della sentenza di appello in caso di mancata partecipazione del PM al giudizio di primo grado, ritenendo il suo intervento necessario solo in secondo grado. Dall’altro lato, una giurisprudenza più recente (Cass. ord. 7.2.2024 n. 3532; Cass. ord. 19.2.2024 n. 4319/2024) ha invece qualificato il PM come litisconsorte necessario in tutti i gradi del giudizio, con conseguente nullità della sentenza in caso di sua assenza.

Per risolvere questo contrasto, la Corte ha disposto la trattazione del procedimento in pubblica udienza, offrendo alle parti e alla Procura Generale la possibilità di esprimere le proprie posizioni.

Quali sono le implicazioni di questa decisione?

L’ordinanza della Cassazione solleva interrogativi importanti sul ruolo del PM nei procedimenti disciplinari a carico degli psicologi. La sua presenza come litisconsorte necessario garantirebbe una maggiore tutela del pubblico interesse, assicurando che l’azione disciplinare venga esercitata non solo nell’interesse dell’Ordine professionale, ma anche a tutela della collettività.

D’altro canto, l’assenza del PM potrebbe comportare la nullità delle sentenze emesse, con conseguente allungamento dei tempi processuali e incertezza sull’esito dei procedimenti.

Iscriviti alla Newsletter: ricevi aggiornamenti via e-mail e/o via WhatsApp

Condividi questo post

Leave A Comment

Post correlati

Iscriviti alla Newsletter

No spam, il tuo indirizzo e-mail non verrà ceduto a soggetti terzi.

Iscriviti alla Newsletter

No spam, il tuo indirizzo e-mail non verrà ceduto a soggetti terzi.

Total Views: 155Daily Views: 3