Gent.mo Dott. Pingitore,
dopo la legge 219\2017 che vede lo psicologo un professionista sanitario, come distinguere quando la prestazione può considerarsi sanitaria?
La legge 219/17 norma il consenso informato (siamo professione sanitaria definitivamente con l’introduzione della L. 3/18). Lo psicologo eroga prestazioni psicologiche con finalità sanitaria, quando non lo fa è l’eccezione che conferma la regola. Qualche esempio di prestazione non sanitaria: perizia, CTU, CTP, formazione, selezione del personale.
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