Gent.mo Dott. Pingitore,
sto guardando anche i suoi video per un supporto per la comprensione di alcuni articoli del codice che risultano particolarmente ostici, in particolare il 13, famoso referto e denuncia.
Guardando i suoi video (quello di gennaio 2024, lei sostiene che valga solo nel caso di interventi di tipo sanitario. Io che lavoro nell’ambito della ricerca e selezione, se iscritto all’albo e considerato ciò che dice l’articolo 1 (relativamente alla valenza delle norme per tutti gli iscritti anche se non professano propriamente l’attività di psicologi), non ho nessun obbligo di referto?
Le faccio un esempio per spiegarmi: se una/un candidata/o mi confessa che viene picchiato in famiglia, non essendo professione sanitaria la mia, non devo fare nulla?
Un’ altra situazione che mi mette un po’ in crisi è: se dovessi lavorare in ricerca e selezione in qualità di dipendente pubblico e dovesse succedere la situazione di cui sopra, non devo denunciare?
La ringrazio anticipatamente.
Lo psicologo è sempre professionista sanitario. Lo psicologo del lavoro, anche se la sua attività non ha una finalità sanitaria, opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio per cui ha l’obbligo di referto (Art. 365 c.p.). Nel caso specifico il reato – a procedibilità d’ufficio – sarebbe “maltrattamento in famiglia” (Art. 572 c.p.).
Se fosse dipendente pubblico, in qualsiasi ambito, avrebbe sempre obbligo di denuncia perché rivestirebbe le funzioni di Pubblico Ufficiale.
Un caro saluto.