Corte costituzionale
Sentenza 18 maggio 2023, n. 98
Presidente: Sciarra – Redattore: Barbera
5.- Sempre in ordine alla ricostruzione del quadro normativo, il Consiglio di Stato ricorda poi come, con la legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), è stata introdotta la «professione di psicologo», che presuppone l’iscrizione ad un albo ed è diretta alla cura della salute e del benessere della persona. Con particolare riferimento all’attività psicoterapeutica, inoltre, l’art. 3 della legge n. 56 del 1989 ne consente l’esercizio sia agli psicologi sia ai medici, previa iscrizione nel medesimo albo.
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