Salve, ho un dubbio. Nel caso di una prestazione che riguarda l’ambito della psicologia del lavoro ad esempio, come la selezione del personale, si tratta di prestazione sanitaria? Oppure no? E quindi nel secondo caso non ci vuole il consenso informato ma solo il consenso per il trattamento dei dati (privacy)?
La selezione del lavoro non rientra nelle prestazioni psicologiche a carattere sanitario. Per cui non entra in gioco l’art. 24 del Codice Deontologico, ma (il nuovo) l’art. 4 comma 1:
La psicologa e lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, forniscono all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le proprie prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.
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