E’ stato recentemente approvato il DDL “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”.

L’art. 5 comma 5 recita:

Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Ciò significa che l’Ordine può sanzionare l’iscritto che accetta incarichi al di sotto delle soglie dei parametri.

L’equo compenso si applica, al momento, nei rapporti professionali che hanno oggetto la prestazione d’opera professionale (art. 2230 c.c.) rese in favore di:

– imprese bancarie assicurative e loro controllate, mandatarie;
– imprese con più di 50 lavoratori;
– imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro;
– pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.

Leggi l’approfondimento sul sito CNOP.
Leggi l’approfondimento sul sito AUPI.

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