Civile Sent. Sez. 2 Num. 30064 Anno 2017
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
La censura al vaglio nella parte in cui afferma che anche davanti alla Commissione l’audizione dell’interessata avrebbe dovuto considerarsi necessaria si scontra inesorabilmente con il contenuto della norma e con la funzione della comparizione, puntualmente riportati dal provvedimento gravato: la decisione di richiedere la comparizione dell’interessato durante la fase preliminare davanti alla Commissione costituisce una mera opzione facoltativa, strumentale ad una migliore conoscenza del caso, finalizzata all’oltre procedersi o all’archiviazione; in tal senso il chiaro contenuto dell’art. 6 del regolamento citato, il quale prescrive che l’accertamento sommario, diretto al fine di cui sopra, può, esemplificativamente avvalersi di plurimi strumenti conoscitivi, fra i quali le dichiarazioni del professionista. Peraltro, l’iscritta avrebbe avuto modo di partecipare alla predetta fase, essendo stata avvertita della facoltà di depositare documentazione difensiva. Quanto alla successiva fase davanti al Consiglio dell’Ordine, era stata disposta formale audizione.
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