Ho da poco letto questo articolo sul sito dell’Ordine degli Psicologi del Lazio in cui, praticamente, vengono informati i propri iscritti rispetto al tema del consenso informato in caso di prestazioni psicologiche nei confronti delle persone minorenni.
Secondo l’orientamento dell’Ordine Lazio, è possibile erogare una prestazione psicologica (sanitaria) nei confronti di una persona minorenne senza il consenso informato di entrambi i genitori (precisamente di chi esercita la responsabilità genitoriale).
Sarebbe sufficiente prevedere un solo e unico colloquio con il minore:
Secondo l’orientamento di questo Ordine, coerentemente con quanto stabilito a riguardo dalla Corte di Cassazione, il consenso di un solo genitore è sufficiente per un primo (e unico) colloquio di osservazione-valutazione, finalizzato esclusivamente a verificare se ed eventualmente quali interventi psicologici possano essere necessari a tutela del minore.
Se successivamente al primo colloquio di osservazione-valutazione non sia possibile acquisire il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e sussistano le condizioni di necessità, urgenza e di assoluta riservatezza dell’intervento, il professionista potrà agire in deroga al principio generale a condizione di informare preventivamente l’Autorità tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale.
Si può fare?
Direi proprio di no.
Partiamo da una piccola, ma doverosa premessa. L’attuale art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi va urgentemente modificato. Questa una mia proposta di modifica.
Qualsiasi prestazione psicologica (sanitaria) nei confronti di persone minorenni è vincolata all’acquisizione del consenso informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale, solitamente entrambi i genitori.
Non è possibile prevedere neanche un solo colloquio psicologico con una persona minore d’età senza il consenso informato da parte di entrambi.
Mentre secondo l’Ordine Lazio è possibile incontrare la persona minorenne per un solo colloquio di “osservazione-valutazione”.
Le attività di osservazione e valutazione corrispondono ad un trattamento sanitario. E ogni trattamento sanitario necessita il consenso informato.
Lo stabilisce il principio dell’art. 3 della Legge n. 219/17 sul consenso informato e una sentenza della Cassazione.
Quali sono i rischi per l’utenza e per lo Psicologo se viene acquisito il consenso informato da parte di un solo genitore?
Secondo l’Ordine Lazio lo Psicologo, effettuato un primo colloquio con la persona minorenne e se “sussistono le condizioni di necessità, urgenza e di assoluta riservatezza dell’intervento“, può intraprendere un lavoro psicologico con il piccolo paziente informando il Giudice Tutelare.
Tuttavia, il Giudice Tutelare non è soggetto passivo che riceve le informazioni e basta. E’ un Giudice chiamato a pronunciarsi sulle istanze pervenute.
Istanza significa “richiesta” non “informazione”.
Se il Giudice Tutelare, ricevuta l’informazione dell’inizio attività psicologica nei confronti di una persona minorenne, dovesse stabilire illegittimo l’intervento?
Quali le conseguenze giudiziarie per lo Psicologo e quali quelle psicologiche per il piccolo paziente?
Oltre alla richiesta di risarcimento danni nei confronti dello Psicologo da parte, magari, dell’altro genitore ignaro di tutto, potrebbe ipotizzarsi anche il reato di violenza privata (art. 610 c.p.).
Andiamo oltre e facciamo due esempi pratici, fidandoci dell’interpretazione Ordine Lazio.
Due genitori separati.
Il padre porta il figlio dallo Psicologo il martedì all’insaputa della madre. Lo Psicologo, dopo il primo colloquio con il bambino, stabilisce necessario e urgente un lavoro psicologico. Informa il Giudice Tutelare e avvia l’attività.
La madre porta il figlio da un altro Psicologo il venerdì all’insaputa del padre. Lo Psicologo, dopo il primo colloquio con il bambino, stabilisce necessario e urgente un lavoro psicologico. Informa il Giudice Tutelare e avvia l’attività.
Due prestazioni psicologiche sul bambino, due informazioni al Giudice Tutelare.
Altra situazione, simile a quella precedente.
Due genitori separati.
Il padre porta il figlio dallo Psicologo il martedì all’insaputa della madre. Lo Psicologo, dopo il primo colloquio con il bambino, stabilisce necessario e urgente un lavoro psicologico. Informa il Giudice Tutelare e avvia l’attività.
La madre porta il figlio da un altro Psicologo il venerdì all’insaputa del padre. Lo Psicologo, dopo il primo colloquio con il bambino, stabilisce NON necessario un lavoro psicologico. Rilascia un certificato alla madre.
Che caos. Zero tutela per il bambino e per gli Psicologi coinvolti (con smisurata contentenza delle compagnie assicurative).
Morale della favola.
Nessuna prestazione psicologica (sanitaria) può essere erogata a persone minorenni senza il consenso informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Ancora più chiaro: qualsiasi trattamento sanitario nei confronti di persone minorenni necessità di consenso informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Le procedure secondo cui lo Psicologo può erogare una prestazione psicologica (sanitaria) sulle persone minorenni senza il consenso informato di uno o entrambi i genitori (di chi esercita la responsabilità genitoriale) mettono a rischio l’utenza e gli Psicologi.
Definizione di consenso informato, modalità di acquisizione, dubbi, chiarimenti sono contenuti nel manuale “100 domande e risposte sul Codice Deontologico degli Psicologi” a cura dell’Ordine Psicologi Friuli Venezia Giulia.
Qui, invece, il mio commento alla proposta di modifica dell’art. 31 da parte del CNOP e qui quella a cura del collega Catello Parmentola e dell’Avv. Elena Leardini.
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Dott. Pingitore buongiorno,
chiarissimo come sempre, un’unico dubbio: il consenso informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale, nei confronti di persone minorenni, è necessario SOLO per quanto riguarda le prestazioni psicologiche o anche per altri tipi di prestazioni sanitarie?
Grazie
Gentile Rodolfo,
il consenso informato è necessario solo per le prestazioni sanitarie (mediche e psicologiche).
Ad esclusione della formazione e orientamento, ritengo che tutte le prestazioni psicologiche nei confronti di persone minorenni rientrino nell’ambito sanitario.
Esempi di esclusione: orientamento scolastico, formazione scolastica sul bullismo, formazione scolastica sui rischi del web ecc.
Altra esclusione: le CTU e le Perizie in ambito giudiziario. Per valutare la persona minorenne, il Consulente del Giudice o della Procura non ha necessità di acquisire il consenso informato. Siamo in ambito giudiziario e non sanitario.
Il consenso informato è necessario quando lo Psicologo interviene sulla Salute del giovane destinatario dell’intervento.
Qui maggiori dettagli:
https://www.psicologiagiuridica.eu/100-domande-e-risposte-sul-codice-deontologico-psicologi/2018/09/14/
Cordiali saluti.
Marco Pingitore
Buongiorno,
il consenso informato è necessario solo per le prestazioni sanitarie ex art. 31 CD e art. 3 L. 219/17 oppure nei casi di ricerca scientifica ex art. 9 CD.
Cordiali saluti.
Marco Pingitore
Grazie della risposta.
Quindi, se ho ben capito, in generale è necessario per qualsiasi tipo di prestazione sanitaria, incluse quelle psicologiche, ovvero è necessaria, ad esempio, anche per per una visita oculistica od ortopedica?
Esattamente.
E’ necessario per qualsiasi prestazione sanitaria ex art. 3 L. 219/17.
Gentilissimo come sempre dott. Pingitore.
Grazie infinite.
Gentile Dott. Pingitore,
le vorrei porre una domanda: un genitore che ha firmato il consenso, puo’ in un secondo momento chiedere di annullarlo? Sottolineo che il minore non ha ancora ricevuto nessuna prestazione psicologica. La ringrazio.
Salve,
certamente può ritirare il consenso informato.
Cordiali saluti
Marco Pingitore
Grazie mille. Cordiali saluti, Francesca
Mi perdoni avvocato ma, in realtà, per ovvii motivi logistici solo un genitore porta il figlio dal medico e non mi risulta che sorgano problemi. Raramente io e mia moglie portiamo i figli insieme dal medico, solo in qualche caso importante. E non mi risulta che mai il medico (anche se non ci conosceva) abbia avuto problemi in visite esami e prescrizioni decise con uno solo dei genitori.
Secondo quanto ho capito il padre non potrebbe portare il figlio da un dottore per una bronchite se non è presente anche la madre o questa non rilascia un consenso scritto. Può chiarire, grazie?
Ops, mi perdoni, dal tenore della discussione non avevo focalizzato che lei non è avvocato ma Psicologo-Psicoterapeuta, Criminologo. E’ la prima volta che arrivo sul suo sito.
Gentile Sig. Paolo,
potrei “perdonare” lei, ma non i medici a cui si rivolge che devono chiedere/acquisire il consenso informato da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale:
Art. 37 Codice Deontologico Medici
Consenso o dissenso del rappresentante legale
Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal rappresentante legale il
consenso o il dissenso informato alle procedure diagnostiche e/o agli interventi terapeutici.
Il medico segnala all’Autorità competente l’opposizione da parte del minore informato e
consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e, in
relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute
indispensabili e indifferibili.
Cordiali saluti.
Marco Pingitore
Salve. Nel caso si venga contattati da un Cliente per una CTP sul figlio minorenne è necessario far firmare il consenso informato a entrambi i genitori?
Ringrazio anticipatamente.
Buongiorno,
per CTP intendo ex art. 201 cpc oppure art. 225 cpp.
La risposta è no, perché:
– la CTP non ha una finalità sanitaria
– la CTP non prevede l’esame diretto della persona minorenne, prerogativa del CTU/Perito
Cordiali saluti.
Marco Pingitore
Ricevo la richiesta di un genitore per una prestazione psicologica sul figlio minore di eta. Riferisce che l’altro genitore si trova in carcere per cui ha il diritto di prendere decisioni per il figlio senza il suo coinvolgimento. Posso procedere con il c Lo psicologo necessita del consenso informato da parte di chi esercita la responsabilita genitoriale, solitamente da entrambi i genitori. Possono presentarsi situazioni, come nel caso di specie, di impedimento da parte di uno dei due genitori. Tuttavia, il problema diventa quello della prova che l’altro genitore sia effettivamente lontano, impedito o incapace e percio non possa prestare il consenso. Il genitore richiedente puo compilare e sottoscrivere, sotto la sua responsabilita, un’autocertificazione, attestante la condizione di lontananza o impedimento dell’altro genitore, che deve essere conservato dallo psicologo insieme al modulo di consenso. Ove tale prova manchi e necessario l’intervento del Giudice Tutelare. In ogni caso e necessario che lo psicologo valuti attentamente come procedere in questo genere di casi.
Questa leggenda dell’autocertificazione non trova alcun conforto giuridico in nessuna normativa.
Buongiorno Dottor Pingitore, perdoni il disturbo.
Potrei gentilmente chiederLe un chiarimento relativamente agli ultimi due commenti sopraindicati? Nel caso in cui uno dei 2 genitori avesse qualche impedimento o per lontananza (esempio, carcere), non si potrebbe procedere attraverso un’autocertificazione (su responsabilità del genitore che sottoscrive), che verrà poi così conservata dallo psicologo con il consenso informato? La ringrazio anticipatamente
No l’autocertificazione è sconsigliata.
Non si procede senza il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, a meno che non intervenga l’autorità giudiziaria.
Gentilissimo buongiorno,
dopo aver ricevuto consenso firmato dai genitori per presa in carico di minore, lo specialista ha sempre l’obbligo chiedere il consenso ai genitori per ascoltare un familiare stretto maggiorenne? Che conseguenze ci posso essere altrimenti?
Grazie mille!
Buongiorno,
dipende da cosa si intende per “ascoltare”. Se si tratta di un colloquio informativo non è necessario. Ma se si coinvolge il soggetto, ad esempio, in una psicoterapia familiare è necessario il CI.
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Un caro saluto.
Marco Pingitore
Ge.mo Dott.re,
Ho il caso di genitori separati di cui uno semplicemente non nega ma fa cadere nel vuoto ogni richiesta di consenso per un aiuto al figlio nonostante i ripetuti solleciti dell’altro genitore con cui il figlio vive sette giorni su sette pur non avendone l affido esclusivo. Purtroppo c è una totale mancanza del genitore che non da l assenso. La situazione ha carattere di urgenza in quanto lo stato psicologico in cui versa il minore si ripercuote sulla frequenza scolastica.
Buongiorno,
come Psicologa non puoi svolgere nessun trattamento psicologico sul minore.
La madre può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria ovvero il Dirigente Scolastico può effettuare una segnalazione, ma dipende dal caso specifico.
Cordiali saluti.
Marco Pingitore
Buongiorno dott. Pingitore,
la seguo da tempo ma è la prima volta che le rivolgo una domanda. Ho svolto valutazione su minore con consenso di entrambi i genitori che sono separati successivamente all’intervento del giudice che ha avvallato la richiesta della madre in tal senso. Emerge la necessità di una presa in carico per la bambina ma il padre è in disaccordo, i genitori avranno prossima udienza a febbraio.
Domanda 1 – la madre chiede relazione del percorso di consultazione svolto. Il padre scrive chiarendo che non ritiene necessario avere alcuna relazione e che la spesa venga addebitata esclusivamente a carico della madre. Come comportarsi?
Doamnda 2 – è possibile per gli avvocati di parte materna fare istanza al giudice affinchè la bambina venga presa in carico il prima possibile?
La ringrazio per la sua disponibilità
Buongiorno,
il quesito non è chiarissimo, ma cerco di rispondere.
1. la relazione si rilascia ad entrambi i genitori o a nessuno. La spesa viene determinata dal contratto/preventivo
2. è possibile, ma a te non dovrebbe interessare. I tuoi committenti rimangono entrambi i genitori e solo con loro ti dovrai interfacciare: né con il Tribunale, né con gli Avvocati.
Cordiali saluti.
Buongiorno dott. Pingitore, intanto grazie per il preziosissimo lavoro di informazione sulla deontologia professionale che porta avanti. Il mio quesito riguarda l’operato dei sanitari all’interno dello Spazio Giovani del consultori familiari (spazi dedicati a minori a partire dai 14 anni di età). Può uno psicologo accogliere un minore ed erogare un percorso di consulenza/sostegno psicologico senza aver acquisito il consenso dei genitori? In tal caso esiste una normativa di riferimento? Grazie per la sua attenzione e un cordiale saluto
Buongiorno,
no, è necessario acquisire il consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
Cordiali saluti.
Marco Pingitore
La ringrazio,
cordiali saluti
Lucia Musci