Con la Legge n. 3 del 2018, lo Psicologo diventa, a tutti gli effetti, Professione Sanitaria.
Di seguito, tre significativi cambiamenti relativi alle norme deontologiche.
1. Consenso Informato
Con l’introduzione della legge sul Consenso Informato (n. 219/17), gli artt. 24 e 31 del Codice Deontologico potrebbero essere tranquillamente abrogati. Vengono sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 3 della Legge 219/17:
Articolo 1: Consenso Informato
Articolo 3: Minori e incapaci
2. Testimonianza
L’art. 12 del nostro Codice Deontologico stabilisce che “Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale”.
Questo articolo si ispira al 200 c.p.p.:
Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
3. Obbligo di Referto
L’art. 13 del nostro Codice Deontologico stabilisce i casi in cui lo Psicologo è tenuto ad effettuare denuncia o referto.
Il referto è fa riferimento all’ambito sanitario ed è normato dall’art. 365 c.p.:
Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’articolo 361, è punito con la multa fino a cinquecentosedici euro.
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale [384].
Questi tre cambiamenti sono illustrati e spiegati, in maniera pratica, in questo manuale:
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