In data 27 novembre 2018 veniva trasmessa, dal Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, a tutti i Consigli Regionali/Provinciali la proposta di modifica dell’articolo 31 del Codice Deontologico degli Psicologi.
Il documento contiene una presentazione e la proposta di modifica. Ecco il nuovo testo dell’art. 31 secondo il CNOP:
- Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette, con le deroghe di seguito precisate, sono subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la responsabilità genitoriale o la tutela.
- Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma 1, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Giudiziaria competente dell’instaurarsi della relazione professionale.
- È comunque consentita l’osservazione breve, della durata di un incontro, della persona minorenne, tesa a verificarne le condizioni di vita, su richiesta anche di un solo genitore. Al termine dell’osservazione breve, esclusa ogni relazione diagnostica, lo psicologo redige, su richiesta, una certificazione sintetica sulla sola eventuale sussistenza di necessità di approfondimento.
- Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’Autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
- In ambito scolastico il consenso agli interventi di formazione, orientamento, screening, prevenzione e promozione della salute è validamente acquisito anche qualora gli interventi citati risultino inseriti e adeguatamente descritti nei documenti di programmazione, espressamente accettati dagli esercenti la responsabilità genitoriale.
- Lo psicologo rispetta il diritto di ascolto della persona minorenne, anche a prescindere dal consenso degli esercenti responsabilità genitoriale o tutela, negli sportelli di ascolto dedicati che svolgono un servizio pubblico, nei centri territoriali per la famiglia e in ambito scolastico.
- Al fine di coinvolgere la persona minorenne nelle questioni che la riguardano, lo psicologo fornisce tutte le informazioni utili per la comprensione della prestazione professionale, tenendo conto della sua età e adeguando la comunicazione al suo grado di maturità e alla sua capacità di discernimento.
- Lo psicologo tiene, inoltre, in adeguata considerazione le opinioni espresse dalla persona minorenne in tutte le questioni che la riguardano; informa la persona minorenne sui limiti giuridici della riservatezza nei confronti degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
- In tutti i casi che riguardano interventi su persone minorenni lo psicologo ritiene preminente il loro interesse.
Questo invece l’attuale testo dell’Articolo 31:
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
In questo documento il mio commento alla proposta. In sintesi, ritengo che la proposta contenga numerose criticità che la rendono, di fatto, illegittima e non accettabile.
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