I compiti del Consiglio dell’Ordine Regionale/Provinciale degli Psicologi sono normati dall’art. 12 comma 2 della L. 56/89:
Il consiglio regionale o provinciale dell’ordine esercita le seguenti attribuzioni:
a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
c) provvede alla ordinaria e straordinaria amminisitrazione dell’ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e di conti consuntivi;
d) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioniconcernenti la professione;
e) cura la tenuta dell’albo professionale, provvede alleiscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almenoogni due anni;
f) provvede alla trasmissione di copia dell’albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro della Salute, nonche’ al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine;
g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell’ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale e provinciale, ove sono richiesti;
h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attivita’ dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione;
i) adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell’articolo 27;
l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformita’ alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.
Come si può notare, la Legge 56/89 non menziona, tra le attribuzioni, la formazione.
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