Aggiornamento: 08.07.18
Ho seguito la coppia e ora il marito mi ha chiesto una relazione, che faccio?
Una situazione frequente: lo psicologo/psicoterapeuta segue la coppia e, successivamente, il marito chiede una relazione.
Che fare per non violare il segreto professionale relativamente alla prestazione sulla moglie?
Innanzitutto, lo psicologo deve comprendere a cosa serve la relazione. Se lo ritiene necessario (art. 12 C.D.) può scegliere di non derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale nel caso in cui fosse presente il rischio di pregiudizio per la salute psicofisica del suo assistito.
Secondo punto. Lo psicologo è tenuto a chiedere ad entrambi l’autorizzazione a redigere la relazione. Se la moglie esprimesse il diniego, lo psicologo non dovrebbe rilasciarla.
Terzo punto. Eventualmente la relazione va consegnata sue proprie mani, facendosi da entrambi firmare una copia per ricevuta.
Quarto punto. La relazione prevede un onorario? Certamente ;)
I riferimenti:
– art. 11 Codice Deontologico
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.
– art. 12 Codice Deontologico
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.
– art. 200 c.p.p.
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.
– art. 622 c.p.
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto (1), lo rivela, senza giusta causa (2), ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.
La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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