Di seguito la mia proposta di modifica dell’Art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi:
Il consenso informato al trattamento sanitario della persona di minore età o interdetta è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà della persona, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità. Questa ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di discernimento, e deve ricevere informazioni adeguate sulle scelte relative alla propria salute. Lo psicologo segnala all’Autorità competente l’opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale a un trattamento sanitario ritenuto necessario.
Mentre l’attuale Art. 31 recita:
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
Si tratterebbe di una proposta che pone al centro dell’eventuale trattamento sanitario (e non della troppo generica “prestazione professionale”) la persona minorenne (o interdetta).
Nell’attuale art. 31 non si fa alcun cenno alla volontà del minore e alla sua possibilità di esprimere l’opposizione al consenso informato, anche se i genitori, invece, lo dovessero esprimere favorevolmente.
Il tema del consenso informato è molto delicato e complesso, avendo a che fare con la libertà individuale che non può essere violata attraverso trattamenti sanitari coatti (non TSO).
Una recente sentenza della Cassazione riporta un principio sacrosanto:

il presupposto indefettibile di ogni trattamento sanitario risiede nella scelta, libera e consapevole – salvo i casi di necessità e di incapacità di manifestare il proprio volere – della persona che a quel trattamento si sottopone.

Per completezza, si riporta l’Art. 37 del Codice Deontologico dei Medici:
Art. 37 – Consenso o dissenso del rappresentante legale –  Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal rappresentante legale il consenso o il dissenso informato alle procedure diagnostiche e/o agli interventi terapeutici. Il medico segnala all’Autorità competente l’opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.

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