Prima di tutto occorre distinguere il significato di reato a procedibilità di ufficio e reato a querela di parte.
La prima tipologia comprende i reati considerati più gravi per cui si deve procedere d’ufficio, cioè senza necessità che la (presunta) vittima sporga querela. Prendiamo il caso che un Pubblico Ministero (o un appartenente alle Forze dell’Ordine che passa la notizia al P.M.) venga a conoscenza, per qualsiasi ragione, di un’ipotesi di reato, egli deve procedere, appunto, d’ufficio, cioè iscrivere l’ipotesi di reato nel Registro Generale Notizia di Reato (R.G.N.R.) della Procura e avviare le indagini.
Mentre nel caso di reato a querela di parte, serve la querela, appunto, della presunta persona offesa (p.o.), altrimenti non si può procedere d’ufficio. Ad esempio, un Pubblico Ministero che viene a sapere che la sua vicina di casa è vittima di stalking, non può procedere d’ufficio, ma solo dopo che la (presunta) vittima abbia sporto querela.
Fatta questa doverosa premessa, di seguito un elenco non esaustivo dei reati procedibili d’ufficio, quelli per cui vale l’art. 13 del Codice Deontologico degli Psicologi.
Delitti sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p.):
a) Violenza sessuale commessa nei confronti di minore di anni 18;
b) Violenza commessa dal genitore (anche adottivo) o dal di lui convivente, dal tutore o
da persona alla quale il minore sia affidato per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia;
c) Violenza commessa da un pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio
nell’esercizio delle proprie funzioni;
d) Violenza connessa ad altro delitto perseguibile d’ufficio;
e) Atti sessuali compiuti su persona che non ha ancora compiuto i 10 anni;
f) Violenza sessuale di gruppo.
Stalking (art. 612-bis c.p.):
il reato è procedibile d’ufficio solo se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art.3 della Legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si procede d’ufficio.
Delitti contro la famiglia:
a) Abuso di mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.);
b) Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli (art. 572 c.p.).
Delitti contro la libertà individuale:
a) Sequestro di persona (art. 605 c.p.);
b) Violenza privata (art. 610 c.p.);
c) Minaccia aggravata (art. 612 c.p.);
d) Incapacità procurata mediante violenza (art. 613 c.p.);
e) Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).
Mentre qui, in allegato, la lista dei reati procedibili a querela di parte:[download id=”3073″] Infine, qual è la differenza tra denuncia e querela?
E’ spiegato chiaramente in questo articolo del Ministero della Giustizia. In due parole: la denuncia riguarda i reati a procedibilità d’ufficio, mentre la querela per quelli di parte. In pratica, se un cittadino ritiene di aver subito una diffamazione su Facebook sporge querela, non denuncia; mentre se un cittadino assiste ad un omicidio, sporge denuncia, non querela.
 
 

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