Rispetto all’articolo 13 per gli psicologi non pubblici ufficiali la deroga al segreto professionale vige solo in caso di referto (art. 334c.p.p per professionisti sanitari) solo per reati procedibili d’ufficio per i quali l’utente è vittima e non autore. Lo psicologo non referta se tale referto lo espone al procedimento penale. E fin qui tutto ok. Però nell’ultimo comma dell’art. 13 si legge ” Negli altri casi valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi”. Quindi se l’utente ci confida che ha intenzione di suicidarsi o uccidere qualcuno, configurandosi l’ipotetico fatto come pericolo, dobbiamo denunciare E fin qui tutto ok. Ma nell’ultimo punto viene indicato anche il caso in cui ” si prospettino gravi pericoli per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi”: in quest’area rientrano anche i reati procedibili d’ufficio in cui l’utente può essere l’autore di tali reati, ma che noi non posiamo refertare perchè lo esporremmo a procedura penale come ci dice l’art. 334c.p.p. Voglio dire si parla di salute psicofisica: anche un abuso sessuale crea pericolo per salute psicofisica. Come fanno a stare insieme queste due norme? Immagino che io debba applicare il principio della gerarchia delle fonti.

La dicitura “si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi” è discrezionale. Chiaramente lo psicologo potrebbe essere segnalato/denunciato per violazione del segreto professionale, pertanto valuta con attenzione il da farsi.

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