Ho appena visionato il suo video su You Tube del 24 gennio us sugli articoli 11, 12, 13 del codice.
Il mio quesito riguarda l’obbligo di referto: è obbligatorio per la psicologa o lo psicologo che operano in ambito privato non sanitario?

La risposta è sì ed è contenuta nell’Art. 365 Codice Penale:

1. Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’articolo 361, è punito con la multa fino a lire cinquemila.
2. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Quindi non è la finalità sanitaria o meno che determina l’obbligo di referto, ma l’esercizio di una professione sanitaria.

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