Gentile Dottore, l’avvocato del signore che seguo privatamente mi ha chiesto il mese scorso di relazionare su tale percorso. Io, seguendo il segreto professionale, mi sono limitata a scrivere 2 righe in cui attesto che il signore prosegue positivamente con i colloqui senza scendere nei dettagli. Non credo di essere tenuta a dare informazioni in merito al percorso o sbaglio?. L’avvocato oggi mi chiede una integrazione a quelle 2 righe in cui io evidenzi il percorso positivo del signore. Cosa ne pensa? Cosa dovrei fare in base al Codice deontologico?
Buongiorno,
il segreto professionale prevede che nessuna informazione può essere fornita, nemmeno rispetto alle prestazioni in atto o passate (Art. 11 CD e Art. 200 cpp).
Per cui rappresenta un errore l’aver interloquito con l’Avvocato.
Eventualmente, è il committente (cioè il paziente) a dover chiedere una relazione. E’ poi facoltà dello psicologo (non è un obbligo) decidere se farla oppure no.
Quindi nessun contatto con soggetti esterni alla prestazione psicologica. Se dovesse chiamare un Avvocato “salve, sono l’Avvocato della sua paziente”, non bisogna nemmeno confermare di avere in carico quella paziente.
Sono fatti salvi i casi in cui il paziente dica allo Psicologo “Dottore, la contatterà il mio Avvocato”, ma sconsiglio caldamente questa procedura.
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