Buongiorno, il trattamento psicologico imposto è da considerarsi illegittimo (Art. 24) anche se il percorso è stato prescritto a seguito di sospensione condizionale della pena?
Faccio riferimento ai condannati per reati afferenti al Codice Rosso inviati presso i CUAV (centro uomini autori di violenza)
Buongiorno,
bella domanda. L’articolo di riferimento è il 165 Codice Penale comma 5.
In questi casi, la criticità non è tanto il consenso informato (Art. 24 Codice Deontologico) poiché il condannato dà un implicito consenso già al Tribunale e poi esplicito allo Psicologo che dovrà informare il paziente sul trattamento psicologico proposto.
La criticità rilevante è il precetto dell’art. 26 del Codice Deontologico: lo Psicologo riveste la doppia funzione di cura e di controllo/giudizio. Cioè chi cura il paziente è anche lo stesso soggetto che lo valuta ai fini giudiziari. E’ questa, a mio avviso, la criticità più pregnante.
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