Buongiorno, il trattamento psicologico imposto è da considerarsi illegittimo (Art. 24) anche se il percorso è stato prescritto a seguito di sospensione condizionale della pena?
Faccio riferimento ai condannati per reati afferenti al Codice Rosso inviati presso i CUAV (centro uomini autori di violenza)

Buongiorno,
bella domanda. L’articolo di riferimento è il 165 Codice Penale comma 5.
In questi casi, la criticità non è tanto il consenso informato (Art. 24 Codice Deontologico) poiché il condannato dà un implicito consenso già al Tribunale e poi esplicito allo Psicologo che dovrà informare il paziente sul trattamento psicologico proposto.
La criticità rilevante è il precetto dell’art. 26 del Codice Deontologico: lo Psicologo riveste la doppia funzione di cura e di controllo/giudizio. Cioè chi cura il paziente è anche lo stesso soggetto che lo valuta ai fini giudiziari. E’ questa, a mio avviso, la criticità più pregnante.

Iscriviti alla Newsletter: ricevi aggiornamenti via e-mail e/o via WhatsApp

Condividi questo post

Leave A Comment

Post correlati

Iscriviti alla Newsletter

No spam, il tuo indirizzo e-mail non verrà ceduto a soggetti terzi.

Iscriviti alla Newsletter

No spam, il tuo indirizzo e-mail non verrà ceduto a soggetti terzi.

Total Views: 346Daily Views: 1