In seguito alla recente sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato il referendum e, quindi, la revisione del Codice Deontologico del 2023, tante possono essere le domande e i dubbi.
Ecco cosa c’è da sapere, tenendo presente che attualmente è in vigore la precedente versione del Codice.
#1 – L’Articolo 12 ritorna nella sua versione originale, ma ora sappiamo che esistono le SIT – Sommarie Informazioni Testimoniali – ai sensi degli artt. 351 e 362 cpp. Cosa significa? Che innanzi alla Polizia Giudiziaria e/o alla Procura della Repubblica, lo psicologo deve mantenere il segreto professionale, tranne in caso abbia fatto denuncia/referto o sia stato svincolato dal paziente. Sappiamo, inoltre, che esiste la possibilità che in caso di testimonianza innanzi al Giudice, quest’ultimo può ordinarci di deporre ai sensi dell’art. 200 cpp comma 2. Trovi tantissimo materiale su questo sito e sul mio canale YouTube.
#2 – Consenso informato: ora sappiamo che gli articoli 24 e 31 sono da revisionare totalmente.
#3 – Abbiamo imparato che l’incipit dell’articolo 31 con quel “prestazioni professionali” limita le prestazioni di natura non sanitaria. Il termine “potestà genitoriale” è dal 2013 sostituito da “responsabilità genitoriale”. Lo psicologo in assenza di consenso informato di uno o entrambi i genitori (esercenti la responsabilità genitoriale) non può intraprendere/continuare la prestazione psicologica.
#4 – Il 30 gennaio 2025 terrò un webinar gratuito con ECM sul consenso informato
Questo manuale del 2017 torna prepotentemente attuale