La domanda è relativa al segreto professionale e alla testimonianza: L’art. 622 c.p. fa riferimento all’assenza di giusta causa. Qualora io debba rimettermi alla motivata decisione del giudice per la deposizione, questo può costituire una giusta causa che mi esime dalle conseguenze di rivelazione del segreto professionale di cui all’art. 622 c.p., è corretto? Inoltre, sempre l’art. 622 c.p. parla di “nocumento”; quindi, nel caso teorico in cui dalla rivelazione non derivi nocumento per la persona destinataria della prestazione posso ritenermi non perseguibile dal punto di vista penale?

Se il Giudice ordina allo psicologo di testimoniare, lo psicologo deve testimoniare. Ciò non elimina il rischio di essere denunciati per violazione del segreto professionale. Il nocumento è facilmente dimostrabile dal denunciante.

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