Lo Psicologo è vincolato SEMPRE al segreto professionale. Questa è la regola.

Lo stabilisce, prima di tutto l’art. 200 del Codice di Procedura Penale e poi l’art. 11 del Codice Deontologico degli Psicologi (vecchia/nuova versione).

Se lo Psicologo viene convocato dalla Polizia Giudiziaria (solitamente Polizia o Carabinieri) o dalla Procura della Repubblica è vincolato al segreto professionale.

Lo ribadisco: lo Psicologo muto deve stare. Nel senso che:

– se viene convocato dalla Polizia Giudiziaria ci troviamo nei casi ex art. 351 Codice Procedura Penale (sommarie informazioni, non testimonianza)
– se viene convocato dalla Procura della Repubblica ci troviamo nei casi ex art. 362 Codice Procedura Penale (sommarie informazioni, non testimonianza)

In entrambi i casi, vige l’art. 200 Codice Procedura Penale. Cosa dice questo articolo?

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria [331, 334]:

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

Ciò significa che lo Psicologo deve sempre mantenere il segreto professionale, ma può derogare ad esso solo in alcuni specifici casi:

– nei casi del comma 2 dell’art. 200 Codice Procedura Penale (nei casi di testimonianza innanzi al Giudice)
– nei casi di obbligo di referto o denuncia (Art. 12 Codice Deontologico)
– nei casi di presenza di un valido e dimostrabile consenso della persona destinataria della prestazione. Gli Psicologi valutano, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica della persona destinataria della prestazione (Art. 12 Codice Deontologico)
– negli altri casi, valutano con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla loro doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica della persona e/o di terzi (Art. 13 Codice Deontologico).

Ne consegue che innanzi alla Polizia Giudiziaria e alla Procura della Repubblica (c.d. “sommarie informazioni”), vale la regola del segreto professionale.

Il nuovo Articolo 12 del Codice Deontologico, entrato in vigore il 1 dicembre 2023, chiarisce bene la questione:

La psicologa e lo psicologo si astengono dal rendere sommarie informazioni o testimonianza su quanto conosciuto per ragione della propria professione.

La psicologa e lo psicologo possono derogare all’obbligo del segreto professionale in presenza di un valido e dimostrabile consenso della persona destinataria della prestazione. Valutano, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica della persona destinataria della prestazione.

In assenza del consenso della persona destinataria della prestazione e salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria, la psicologa e lo psicologo devono astenersi dal rendere informazioni, e in caso di testimonianza devono rimettersi alla motivata decisione del Giudice.

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