Gent.mo Dott. Pingitore,
ho dubbio relativo all’articolo 17: nel nuovo codice è stata tolta la questione sull’eventuale morte dello psicologo e la nomina di un fiduciario e quindi, mi domando e le domando, in caso di decesso dello psicologo i dati del paziente chi li conserva?
Quel comma del vecchio Articolo 17 «Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale» era probabilmente il più disapplicato dell’intero Codice.
Un Ordine, ente amministrativo, come avrebbe mai potuto conservare dati sanitari?
L’onere di custodia si trasmette agli eredi dello Psicologo deceduto.
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