Può capitare che la coppia di genitori separati (o separandi) chieda allo psicologo privato di fare una relazione sul sostegno psicologico/sulla psicoterapia da consegnare al Tribunale per il procedimento in corso di separazione e affidamento dei figli.
Lo psicologo, naturalmente, non è tenuto a redigere la relazione.
Può altresì capitare che lo stesso psicologo venga “nominato” dal Giudice il quale gli chiede indirettamente una relazione sul sostegno psicologico/sulla psicoterapia della coppia genitoriale.
Come avviene la richiesta indiretta? Tramite gli stessi genitori o per mezzo degli avvocati dei genitori. In pratica, il Giudice scrive un provvedimento in cui chiede alle parti (i genitori) di acquisire la relazione dello psicologo. A questo punto, gli avvocati contattano lo psicologo al quale inoltrano il provvedimento. Che fare?
Semplice:
– i committenti dello psicologo sono esclusivamente i genitori pertanto lo psicologo risponderà solo a loro
– Giudice e avvocati rappresentano soggetti terzi estranei al trattamento sanitario (sostegno psicologico/psicoterapia)
– lo psicologo è vincolato al segreto professionale per cui non può rilasciare alcuna relazione, nemmeno se è il Giudice a chiederla indirettamente per mezzo degli avvocati
– quali sono le norme? L’Art. 11 del Codice Deontologico, l’art. 200 c.p.p. e l’art. 622 c.p.
Iscriviti alla Newsletter: ricevi aggiornamenti via e-mail e/o via WhatsApp