Il regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza dell’Enpap prevede al comma 4 dell’art. 10:
Nel caso in cui si verifichino, per più di una annualità, omessa o infedele comunicazione ovvero omesso pagamento, l’Ente ne dà comunicazione ai Consigli regionali e provinciali dell’Ordine ai fini degli articoli 26 e 27 della legge n. 56/89.
Gli artt. 26 e 27 della L. 56/89 fanno evidentemente riferimento alle sanzioni disciplinari irrogate dagli Ordini: avvertimento, censura, sospensione, radiazione.
Ho fatto una ricerca approfondita sul sito Enpap e pare non esserci traccia di questa eventualità. Ad esempio, cliccando su questo link sono elencate le conseguenze degli inadempimenti, ma nessun riferimento al comma 4 dell’art. 10 del Regolamento.
Anche su Google ho fatto una ricerca, ma in Italia pare che nessuno se ne sia mai occupato.
In sintesi: l’Enpap vanta numerosi crediti nei confronti dei suoi iscritti, ma sembrerebbe che nessun Ordine regionale/provinciale abbia mai irrogato una sanzione disciplinare prevista dagli artt. 26 e 27 della L. 56/89.
Una delle sanzioni previste in questi casi è legata al decoro professionale. Interessante una decisione del 2017 da parte della CCEPS – Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie:
Sebbene l’omesso versamento dei contributi a carattere previdenziale non sia tipizzato quale illecito disciplinare, un comportamento moroso è indubbiamente idoneo a integrare un’infrazione riconducibile alla mancanza di correttezza nei confronti dei colleghi e arrecante disdoro alla categoria, pertanto sanzionabile sotto il profilo deontologico – decisione n. 17 del 26/5/2017.
Direi che probabilmente è arrivato il momento che l’Enpap e gli Ordini inizino ad interessarsi della questione.
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